Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933. Leggi il testo vigente →
Le giurisdizioni civili o penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 4, lettera b).
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
