Art. 13 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (sceria) e del diritto consuetudinario indigeno (testur), secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini, giusta il disposto dell'articolo 4, lettera a).
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
