Art. 12 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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I cittadini italiani e assimilati saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 4, lettera a).
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
