Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia secondo gli speciali regolamenti, di cui alla lettera e) dell'art. 9, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
