Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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Tutte le facolta' accordate al governatore in virtu' della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
