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[1]Le versioni di atti eseguiti dall'ufficio di traduzione presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, sono controfirmate dal ministro guardasigilli o da un funzionario della carriera amministrativa da lui delegato, ed hanno lo stesso valore delle perizie giudiziali.
[2]Per quelle versioni, che non costituiscono un servizio gratuito posto dalla legge a carico di detto ufficio, e' dovuta una tassa proporzionata alla natura dell'atto ed alla difficolta' della traduzione. Il regolamento stabilira' la misura della tassa e le norme della liquidazione e riscossione, e determinera' altresi' in quali casi il servizio debba essere gratuito.
Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009
