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[1]Per i certificati del casellario giudiziale e' dovuta, oltre all'importo della carta da bollo, la tassa di centesimi sessanta, da riscuotersi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui nel precedente art. 7.
[2]Restano ferme le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 556, per quanto riguarda l'esenzione dalla tassa.
Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009
