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[1]Gli impiegati straordinari che prestano attualmente servizio nel Ministero, i quali abbiano superato gli esami di abilitazione o siano ritenuti meritevoli di essere assunti in pianta stabile dal Consiglio del Ministero, potranno essere nominati ufficiali d'ordine di seconda o di terza classe.
[2]La meta' dei posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe e' riservata, ai sensi e per gli effetti della legge 8 luglio 1883, n. 1470, a favore degli ufficiali di scrittura che si trovino nelle condizioni previste dalla legge medesima.
[3]Egualmente la meta' dei posti degli inservienti che rimarranno vacanti, in seguito all'attuazione dell'organico, e' riservata a quelli degli inservienti straordinari o facchini che prestano l'opera loro presso il Ministero da oltre un anno, e che siano ritenuti meritevoli di essere assunti in pianta stabile, e l'altra meta' e' riservata a favore dei sott'ufficiali, a' sensi e per gli effetti della legge anzidetta.
Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009
