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[1]Salva la disposizione dell'art. 6 i rimanenti posti della carriera di ragioneria e d'ordine saranno assegnati a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero, in seguito a concorso per titoli secondo le norme del regolamento, e non oltre lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui siano forniti al momento dell'apertura del concorso.
[2]Qualora non si potesse provvedere nel modo suindicato ai posti vacanti, il concorso anzidetto potra' essere esteso a tutti i funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009
