Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Salva la disposizione dell'art. 6 i rimanenti posti della carriera di ragioneria e d'ordine saranno assegnati a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero, in seguito a concorso per titoli secondo le norme del regolamento, e non oltre lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui siano forniti al momento dell'apertura del concorso.

[2]Qualora non si potesse provvedere nel modo suindicato ai posti vacanti, il concorso anzidetto potra' essere esteso a tutti i funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-03-25;77~art4 · fonte del testo

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