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[1]I funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti non possono essere applicati al Ministero se non per servizi concernenti le Commissioni giudiziarie ed i gabinetti del ministro e sottosegretario di Stato o per determinati lavori legislativi, secondo le norme che per quest'ultimo caso verranno stabilite nel regolamento.
[2]Salva l'eccezione di cui sopra, l'applicazione degli altri funzionari ed il servizio degli impiegati straordinari cessera' entro sei mesi dall'attuazione del nuovo organico.
Testo in vigore dal 25 marzo 1905 al 16 dicembre 2009
