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[1]Le iscrizioni miste non potranno farsi a nome di stabilimenti o corpi morali, o di minori, di interdetti, o di altre persone che non abbiano la piena e libera facolta' di disporre dei loro beni, ne' potranno sottoporsi a vincolo o ad ipoteca.
[2]Le iscrizioni miste saranno soggette ad opposizione nei casi contemplati dall'articolo 30 della legge del 10 luglio 1861, n. 94; ma la opposizione non impedira' il libero pagamento delle rate semestrali al portatore delle relative cedole che si troveranno gia' emesse.
[3]L'oppositore pero', che abbia adempiuto alle formalita' dalla legge prescritte, potra' ottenere dalla Direzione generale del Debito Pubblico un certificato provvisorio comprovante il diritto che gli spetta sopra il nuovo titolo, il quale non sara' emesso che quando sia esaurita la serie delle cedole annesse al titolo contemplato nell'atto di opposizione.
[4]Le disposizioni delle leggi vigenti sulle iscrizioni nominative saranno applicabili alle iscrizioni miste in tutto cio' che non e' dalla presente legge diversamente stabilito.
Testo in vigore dal 5 maggio 1877 al 16 dicembre 2009
