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[1]Per le rendite del Debito Pubblico consolidato del 5 e del 3 per cento, si potranno fare iscrizioni miste, che saranno per somme fisse ed intestate a persona determinata e rappresentate da titoli misti.

[2]Questi titoli consisteranno in un certificato della iscrizione della rendita, il quale avra' una serie di cedole semestrali pagabili nel Regno al portatore.

[3]Alle cedole suddette saranno applicabili le disposizioni delle vigenti leggi che concernono le cedole delle cartelle del consolidato del 5 e del 3 per cento.

Testo in vigore dal 5 maggio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-04-29;3790~art1 · fonte del testo

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