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[1]Nulla sara' innovato fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonche' negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1904-905 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Fortis. Carcano.
[6]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 30 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
