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Pei prelevamenti dal fondo di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio stabilito all'articolo precedente, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati e agli ordini di pagamento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1905 al 16 dicembre 2009
