Art. 25
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[1]Norme per le pratiche doganali concernenti il traffico sulle strade ferrate.
[2]Per le operazioni doganali sulle strade ferrate che congiungono l'Italia coll'Austria, sono stabilite le norme allegate in fine della presente Convenzione, che serviranno di regola generale agli uffizi doganali riuniti.
[3]Nei casi non previsti dalle norme citate, gli uffizi doganali dovranno, rispetto al servizio sulle strade ferrate, tenersi ai regolamenti particolari in vigore nello Stato a cui appartengono e precisamente gli uffizi austriaci alle istruzioni del 18 settembre 1857, n. 34145/674.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
