Art. 24
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[1]Diritti e doveri degl'impiegati degli uffici dei due Stati rispetto alle vicendevoli pratiche d'ufficio.
- a)Diritto degl'impiegati di assistere vicendevolmente alle operazioni doganali.
[2]Ai funzionari degli uffizi riuniti e' data facolta' di assistere vicendevolmente alle operazioni doganali eseguite dagli agenti dell'ufficio dell'altro Stato, nonche' al carico delle merci nei veicoli di partenza.
- b)Ispezione dei registri.
[3]Gl'impiegati superiori di ambedue gli uffici potranno ispezionare tutti i registri doganali dell'altro ufficio e levarne copie ed estratti.
- c)Certificati da emettersi nel modo piu' breve.
[4]I certificati di uscita o di entrata delle merci, che entrano od escono per l'ufficio dell'altro Stato, saranno dagli uffici vicendevolmente emessi nel modo piu' breve, cioe' mediante annotazioni sulle carte d'ufficio dell'altro Stato.
- d)Comunicazione reciproca delle osservazioni relative a fatti illegali.
[5]Gli uffici dei due Stati si comunicheranno vicendevolmente nel modo piu' spedito i rilievi sopra fatti che avessero pregiudicato o potessero pregiudicare le finanze di uno dei due Stati, o che portassero o minacciassero offesa ai divieti d'importazione, d'esportazione e di transito.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
