Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Locali per il disimpegno delle operazioni doganali.
[2]Nelle stazioni internazionali un locale o recinto sara' destinato al disimpegno di alcune operazioni contemporanee e promiscue degli uffici doganali dei due Stati, e a questo locale verra' apposta un'iscrizione indicativa (per esempio Tettoia doganale di revisione promiscua).
[3]A ciascuno degli uffici doganali dei due Stati sara' assegnato un altro locale, con apposita iscrizione, per il disimpegno del servizio ordinario, un magazzino attiguo per le merci, una stanza per le operazioni, un gabinetto per il capo della dogana, ed altra stanza per le guardie doganali e rispettivamente di finanza.
[4]Nelle trattative riservate all'articolo secondo sara' determinata l'estensione di questi locali.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
