Art. 20
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[1]B. Del servizio doganale.
[2]Per le pratiche doganali relative a merci d'importazione, di esportazione o di transito, saranno attivati nelle stazioni internazionali di ricambio uffizi riuniti dei due Stati con quelle attribuzioni che in Italia competono alle dogane di 2° ordine di 1ª classe, ed in Austria agli uffizi doganali secondari di 1ª classe, e colla facolta' eziandio di emettere ricapiti di scorta (bollette di cauzione) e di rilasciare certificati di uscita per le merci di transito.
[3]Le attribuzioni di questi uffici doganali potranno essere aumentate quando cio' si trovi necessario per maggiore facilitazione del commercio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
