Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Nei casi di reclami contro le Amministrazioni delle strade ferrate, ciascuno dei due Governi conservera' la legale ingerenza sull'Amministrazione delle ferrovie del proprio territorio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
