Art. 18
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Le autorita' alle quali e' affidata la sorveglianza sulle ferrovie dei due Stati contraenti (in Italia il Commissariato generale delle ferrovie, in Austria l'Ispezione generale delle ferrovie a Vienna ed i Commissari eventualmente istituiti) potranno mettersi in diretta corrispondenza per gli affari relativi all'esercizio delle ferrovie.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
