Art. 17
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Gli orari sia per le partenze, sia per le fermate nelle stazioni internazionali di ricambio dei treni di passeggieri, che, a tenore degli atti di concessione delle ferrovie dei due Stati, devono concertarsi col Governo nell'interesse del servizio postale, saranno concertati direttamente fra l'Amministrazione superiore delle poste di ambidue gli Stati, cioe' fra il Ministero dei lavori pubblici in Italia ed il Ministero del commercio e della economia pubblica in Austria.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
