Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Ambedue le Societa' delle ferrovie, non che gli agenti delle Amministrazioni da esse dipendenti, sono vicendevolmente autorizzati a servirsi gratuitamente del telegrafo sulle linee alle medesime spettanti per le corrispondenze di servizio.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
