Art. 12
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Sotto l'osservanza delle condizioni generali prescritte per conseguire l'esenzione dal dazio, sara' dal Governo, nel di cui territorio e' posta la stazione internazionale di ricambio, accordata all'altra Societa' la libera importazione ed esportazione dei materiali ed oggetti di consumo occorrenti per la manutenzione e per l'esercizio del tronco di ferrovia fra il confine dei due Stati e la stazione medesima, non che dei materiali ed oggetti occorrenti per le stazioni intermedie stabilite lungo il tronco suddetto, sempre che questi oggetti, fra i quali potranno essere compresi anche i mobili a corredo degli uffici, provengano da magazzini, depositi od officine della Societa' e sieno impiegati ad uso esclusivo della sua Amministrazione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025
