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[1]Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie, o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle sole spese occorse per la ripresa.
[2]In questi casi l'azione di rivendicazione dovra' essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai Tribunali dalle Parti interessate, che potranno per tal fine farsi rappresentare da speciali procuratori o dai Consoli della loro nazione.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
