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[1]Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste, od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno, per essi e peri loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza dall'Autorita' locale, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.
[2]Per altro le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani saranno dirette dagli Agenti consolari di Sua Maesta' il Re d'Italia, e per tal fine le Autorita' del Regno di Tunisi dovranno al piu' presto possibile far noto ai detti Agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata e l'uscita delle merci salvate.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
