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[1]Nell'esercizio del commercio di scalo e di cabotaggio, i sudditi o cittadini di ambe le Parti contraenti saranno rispettivamente trattati come i nazionali.
[2]Potranno cioe' i bastimenti di ciascuna delle due Parti prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto o territorio dell'altra, e completare nel primo caso il loro carico per l'estero, o disbarcare nel secondo caso il resto del carico proveniente dall'estero in uno o piu' porti dello stesso territorio, e potranno altresi' formare il loro carico in uno o piu' porti dell'altro Stato, e sbarcarlo in uno o piu' porti del medesimo Stato, senza doverne in verun caso chiedere licenza alcuna alle Autorita' locali, o pagare diritti maggiori o diversi da quelli cui vanno soggetti i bastimenti nazionali.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
