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[1]Ogni questione relativa ad immobili, che insorgesse fra un Italiano ed un Tunisino sara' deferita ai Tribunali locali, a norma degli usi e delle Leggi del paese, ma la citazione in giudizio non potra' essere trasmessa, se non col ministero e dietro ordinanza del Console italiano, il quale dovra' intervenire personalmente, o per mezzo di un suo delegato, alla trattativa della causa, sotto pena di nullita' del giudizio.
[2]La parte condannata avra' diritto di appellarsi alle competenti Magistrature, e finalmente a S. A. S. il Bey.
[3]La decisione definitiva sara' fatta eseguire dall' Autorita' italiana, se il soccombente e' un italiano, e dall'Autorita' locale, se il soccombente e' tunisino.
[4]Se la questione sorgesse invece fra due italiani, ovvero fra un Italiano ed un suddito di una terza Potenza, la parte che fosse convenuta in giudizio davanti al Magistrato locale, avra' diritto al rinvio della causa innanzi all'Autorita' consolare rispettiva, per esservi giudicata nei modi ordinari.
[5]Le Leggi da applicare per la decisione della causa, quando la questione debba risolversi dai Tribunali ed Autorita' locali, saranno quelle del paese, purche' non si tratti di stabilire lo stato e capacita' personale della parte italiana, ne' di altre questioni per le quali sia necessario incorrere ad altre Legislazioni, secondo le norme e le distinzioni del diritto internazionale privato, comunemente accettate.
[6]Le donazioni e le successioni, ancorche' aventi per oggetto beni immobili, saranno regolate secondo le Leggi italiane o tunisine, secondo che il donante o il defunto appartenga all'una o all'altra nazione, salvo in ogni caso il divieto di trasmettere beni immobili a stranieri che siano incapaci di possedere nel Regno di Tunisi.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
