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[1]Quanto all'industria della pesca, il Governo di Tunisi riconosce agli Italiani la facolta' di esercitarla nelle acque, porti e spiagge del Regno, senza bisogno di domandarne licenza alle Autorita' del paese e senza sottostare ad altri dazi e tributi, all'infuori di quelli pagati dai pescatori nazionali.

[2]Il Governo italiano dal canto suo si obbliga ad ammettere i legni tunisini all'esercizio della pesca nelle acque, porti e spiagge del Regno d'Italia, in quella misura e con quelle condizioni con cui un tal diritto sara' in avvenire concesso alla nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art17 · fonte del testo

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