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[1]Quanto all'industria della pesca, il Governo di Tunisi riconosce agli Italiani la facolta' di esercitarla nelle acque, porti e spiagge del Regno, senza bisogno di domandarne licenza alle Autorita' del paese e senza sottostare ad altri dazi e tributi, all'infuori di quelli pagati dai pescatori nazionali.
[2]Il Governo italiano dal canto suo si obbliga ad ammettere i legni tunisini all'esercizio della pesca nelle acque, porti e spiagge del Regno d'Italia, in quella misura e con quelle condizioni con cui un tal diritto sara' in avvenire concesso alla nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
