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[1]Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Setto nessun monopolio, indennita' o privilegio, propriamente detti, a danno dell'industria e del commercio e della bandiera dei cittadini dell'altro.
[2]Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, ne' ai brevetti d'invenzione.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
