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[1]I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni, ai tributi ed agli altri oneri imposti a questi ultimi, salvo quanto e' disposto in fine dell'articolo ottavo.

[2]Tuttavia essi andranno esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia: saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale, come pure da ogni contribuzione in danaro o in natura, imposta a compenso del servizio personale.

[3]Niente e' innovato in quanto alla protezione e tutela esercitata dal Console italiano in Tunisi sui proprii connazionali, ed ai maggiori diritti, immunita' o privilegi che questi godessero in forza dei Trattati, delle Leggi e degli usi.

[4]La protezione piu' estesa e completa sara' assicurata dal Governo tunisino all'esercizio di qualsiasi culto professato da cittadini italiani.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art14 · fonte del testo

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