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Il Governo di Tunisi dovra' considerare come bastimenti italiani, e il Governo italiano come bastimenti tunisini, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.

Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-12-30;4768~art12 · fonte del testo

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