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Il Governo di Tunisi dovra' considerare come bastimenti italiani, e il Governo italiano come bastimenti tunisini, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
