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[1]Le Parti contraenti convengono di nominare dei Commissari coll'incarico di stabilire di comune accordo il valore medio delle merci di ogni specie provenienti dal suolo e dall'industria dell'Italia, importate negli Stati di S. A. S. il Bey di Tunisi, come pure degli oggetti di ogni specie prodotti dal suolo e dall'industria del Regno di Tunisi, che i negozianti italiani estraggono dal territorio tunisino per importarli in Italia ed altrove. La misura dei dazi doganali sara' regolata sulla base dei prezzi cosi' fissati ed approvati dai due Governi.
[2]La tariffa dei prezzi durera' in vigore per sette anni, computabili dal di' della promulgazione della medesima; ma se durante il settimo anno niuna delle Parti avra' domandato la revisione della tariffa, essa continuera' ad aver vigore per altri sette anni, e cosi' di seguito per ogni periodo settennale successivo.
[3]In caso di disaccordo fra la Dogana ed il negoziante sul prezzo da attribuirsi ad una merce che deve varcare la frontiera del Regno di Tunisi, potra' il negoziante pagarne il dazio in natura nel modo piu' equo. Se il negoziante non potesse o non volesse fare uso di tale facolta', la Dogana avra' il diritto di acquistare per se' la mercanzia, pagandone il prezzo attribuitole dal negoziante, coll'aumento del 5 per cento.
[4]In mancanza di questi due modi di sciogliere la difficolta', verra' formato un giuri' composto di due negozianti, uno eletto da S. A. S. il Bey, l'altro dal Console generale, i quali nel piu' breve tempo possibile decideranno come arbitri la questione. In caso di disparita' di voti, i due arbitri ne nomineranno un terzo, pure negoziante, il cui giudizio sara' decisivo.
Testo in vigore dal 6 gennaio 1869 al 9 maggio 2025
