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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[5]Articolo unico.
[6]Per provvedere, in conformita' delle vigenti leggi alle spese straordinarie occorrenti fino a tutto l'esercizio 1914-915 per le ferrovie esercitate dallo Stato, nonche' alle spese dipendenti dalle nuove costruzioni di strade ferrate, e' data facolta' al ministro del tesoro di emettere, nell'esercizio 1913-914, buoni quinquennali per il capitale di lire duecentonovantamilioni, invece di emettere titoli di debito redimibile 3,50 e 3 per cento netto creati con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 13 maggio 1910, n. 228.
[7]Ai buoni da omettersi ai sensi della presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1914.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1914 al 16 dicembre 2009
