Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo del Re di accordare all'impresa di navigazione sul lago di Garda una sovvenzione annua fino a L. 15,000 per maggiori servizi pubblici di trasporti sulla sponda veronese ed alla Societa' di navigazione a vapore sul lago di Iseo una sovvenzione annua fino a L. 30,000 per nuovi servizi pubblici di trasporti sul lago medesimo, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto Reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 12 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
