Art. 9
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Il contingente totale d'imposta sui fondi rustici pel Compartimento del Piemonte e della Liguria sara' pel secondo semestre 1864, e per gli anni 1865, 1866 e 1867, definitivamente ripartito ed esatto in proporzione delle quote d'imposta precedenti alla Legge 14 luglio 1864, n. 1831, ferme le disposizioni della Legge stessa concernenti i territori di estimo lombardo, i terreni non censiti e gli esenti.
Testo in vigore dal 5 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
