Art. 8
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[1]Per gli anni 1869 e 1870, la facolta' accordata alle Provincie ed ai Comuni d'imporre centesimi addizionali alla tassa sui redditi della ricchezza mobile e' limitata a quattro decimi della principale, da ripartirsi giusta le norme dell'art. 15 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023.
[2]Le facolta' accordate ai Comuni dall' art. 118 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dall' art. 16 della succitata Legge 28 giugno 1866, vengono estese eziandio ad imporre nei respettivi territori le seguenti tasse:
[3]Tassa di famiglia o di fuocatico;
[4]Tassa sul bestiame.
[5]I Regolamenti per l'applicazione di queste tasse dovranno per ciascuna Provincia essere deliberati dalle Deputazioni provinciali ed approvati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
[6]Prima di concedere ad un Comune la speciale autorizzazione, di cui e' parola nell'art. 20 del Regio Decreto 28 giugno 1866, n. 3023, le Deputazioni provinciali dovranno verificare che il Comune medesimo abbia applicato, o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla Legge attuale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1868 al 31 ottobre 1870
