Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1868 al 31 ottobre 1870. Leggi il testo vigente →
[1]Per redditi provenienti dai titoli del Debito pubblico, cui si debbano applicare le disposizioni dell'art. 24 della Legge sul macinato, s'intenderanno tutte le annualita' od interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, si' all'interno che all'estero.
[2]La ritenuta si fara' tanto sulle somme pagate a titolo d'interesse, quanto sopra quelle pagate a titolo di premio.
[3]Sono invece esenti da imposta le somme pagate a titolo di rimborso del capitale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1868 al 31 ottobre 1870
