Art. 17
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[1]Mediante Regolamento da approvarsi per Decreto Reale sara' provveduto alla conservazione delle mappe e degli altri documenti censuari, come pure alla regolarita' delle volture d'estimo in base alla Legge.
[2]Lo stesso Regolamento fissera' le norme opportune perche' sia applicato ai beni rustici il nuovo estimo, in base ai respettivi contingenti d'imposta ed alle rendite accertate e rettificate, e sia tenuto conto dei movimenti di proprieta' dalla formazione delle tabelle delle rendite in poi.
Testo in vigore dal 5 agosto 1868 al 16 dicembre 2009
