Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 49 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvata con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, e' modificato come segue:

[2]Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, d'alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati e alle guardie di citta'.

[3]Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale non saranno piu' conferiti.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-12-29;686~art9 · fonte del testo

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