Art. 9
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[1]L'art. 49 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvata con R. decreto 21 agosto 1901, n. 409, e' modificato come segue:
[2]Con R. decreto saranno stabilite le indennita' di carica, d'alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati e alle guardie di citta'.
[3]Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale non saranno piu' conferiti.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
