Art. 8
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[1]Nel Corpo delle guardie di citta' e' istituita una categoria di agenti in servizio sedentario, ai quali sono affidate le mansioni di basso servizio, presso le questure e gli altri uffici di pubblica sicurezza di maggiore importanza.
[2]Nel personale degli uscieri di questura non si fanno nuove ammissioni.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
