Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali, i graduati e le guardie di citta' in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio, e di quattro quinti se contano trenta o piu' anni di servizio.
[2]Dopo il 15° anno la pensione dei componenti il Corpo delle guardie di citta' aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopra indicati.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
