Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati colle norme e nelle misure stabilite per l'esercito.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
