Art. 4
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Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorita' o per prescrizioni di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio attivo.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
