Art. 3
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Gli ufficiali di pubblica sicurezza indicati nell'art. 1 della legge 30 giugno 1901, n. 269, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio e ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
