Art. 2
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[1]Il capitolo 79 del bilancio del Ministero dell'interno e' aumentato di L. 16,480, ed il capitolo 81 dello stesso bilancio di L. 78,900 per provvedere alle indennita' conseguenti dall'aumento dei funzionari di pubblica sicurezza e delle guardie di citta'.
[2]Tali maggiori spese, nonche' quelle conseguenti dall'aumento degli organici, saranno stanziate solo per un quarto nel bilancio dell'esercizio in corso.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
