Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' pure approvata la spesa di L. 63,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario 1904-1905 ad un nuovo capitolo con la denominazione: «provvista di biciclette pel servizio dell'arma dei carabinieri reali».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
