Art. 10
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Il Governo del Re e' autorizzato ad apportare ai regolamenti 12 dicembre 1901, nn. 512 e 513, per i funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e per il Corpo delle guardie di citta' ed ai relativi allegati, tutte quelle modificazioni e aggiunte che saranno riconosciute necessarie.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
