Art. 1
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[1]Agli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di citta' stabiliti con le tabelle A e B annesse alla legge 30 giugno 1901, n. 269, sono sostituiti quelli stabiliti dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.
[2]E' istituito inoltre un posto di vice direttore generale di pubblica sicurezza con lo stipendio di lire ottomila.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1905 al 16 dicembre 2009
