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I religiosi e le religiose quando prestano attivita' di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidita', vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse e' versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.

Testo in vigore dal 16 maggio 1956 al 16 giugno 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-05-03;392~artunico · fonte del testo

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