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[1]E' convalidato il decreto Reale in data 6 novembre 1910, n. 825, col quale si autorizza una prima prelevazione della somma di L. 50,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte al capitolo 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, da portarsi in aumento ai fondi stanziati nello stesso stato di previsione; per L. 10,000 al capitolo 18 «Disinfezioni del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco» e per L. 40,000 al capitolo 19, la cui intitolazione viene cosi' modificata: «Funzionamento dello stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco e spese pei servizi dipendenti dall'epidemia colerica».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di San Giuliano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
